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La modifica all’art. 7 della legge 130/1999 introdotta dalla legge annuale per le PMI ha aperto una nuova strada al finanziamento del circolante. Il caso di una SPV che finanzia i punti vendita di un marchio della GDO prendendo a garanzia lo stock di magazzino ad alta rotazione. Piano di rimborso flessibile, senza garanzia pubblica, liberando merito creditizio del punto vendita.


Caso di studio

Nella GDO, come in altri settori ad alta rotazione e nei quali il fatturato è strettamente correlato alla presenza di prodotti sugli scaffali, la gestione del magazzino è un fattore critico di successo. Anche se ruota ogni mese, assorbe molta liquidità.

Il reperimento di tale liquidità presso il sistema bancario è costoso, è difficile tarare correttamente i fabbisogni e prevede modalità a revoca -sempre più rara ed estremamente costose – oppure piano di rimborso rigidi che non si facilitano l’apertura di nuove unità.

Ipotizziamo il caso del marchio ‘’Alfa’’ (Piattaforma) che intende creare un SPV per il finanziamento del magazzino dei punti vendita che operano sotto il suo marchio ma sono gestiti da società indipendenti.

Cosa cambia

L’articolo 8 della legge annuale per le PMI1 ha riscritto due commi dell’art. 7 della legge 130/1999. In sostanza:

  • la cartolarizzazione ‘’sintetica’’ (quella in cui la SPV finanzia l’impresa anziché comprarne i crediti) può ora avere a oggetto crediti futuri2 – inclusi i crediti che nasceranno dalla vendita dei beni di magazzino;
  • nel patrimonio segregato a garanzia della SPV finanziante possono ora rientrare anche i beni mobili non registrati, comprese le merci in magazzino, e i beni che le sostituiscono nel ciclo rotativo3.

Un investitore professionale può quindi finanziare tramite un SPV 130 un’impresa e ottenere, come garanzia diretta, lo stock e senza che la garanzia debba essere rinnovata a ogni movimentazione di merce.

Una soluzione per finanziare i punti vendita di un’insegna GDO

Ipotizziamo una catena della grande distribuzione (l’’’Insegna’’) con numerosi punti vendita, ciascuno organizzato come società autonoma. Le forniture all’Insegna vengono alimentate da un fornitore-piattaforma (la ‘’Piattaforma’’) che movimenta gran parte dello stock ad alta rotazione e oggi lo fattura ai punti vendita incassando con i tempi previsti a seconda che trattasi di merci deteriorabili o meno.

Con la cartolarizzazione del magazzino è possibile liberare cassa per la Piattaforma e dare ai punti vendita una linea di liquidità lunga, senza assorbire merito creditizio e segregando le scorte a garanzia dell’investitore.

In questo schema:

  • Punti vendita, sono (le società finanziate): vendono ogni giorno la merce e generano i cassa che alimentano l’operazione.
  • Piattaforma Alfa, è il fornitore principale ed il co-investitore che sottoscrive la tranche junior dei titoli emessi.
  • Alfa SPV, è la società veicolo di cartolarizzazione ex art. 3 L. 130/1999. Finanzia i punti vendita, prende in segregazione lo stock e la cassa generata dalle vendite, emette titoli (ABS) collocati presso Alfa Trading investitori istituzionali.
  • Investitori (tranche senior e mezzanine), sono tipicamente fondi private debt, banche strutturate per operazioni complesse, operatori di filiera (fornitori interessati allo sviluppo della Piattaforma.

La sequenza dell’operazione ipotizzata la seguente:

  1. Alfa SPV emette obbligazioni e raccoglie cassa dagli investitori ed alla Piattaforma che sottoscrive le tranche junior dei titoli, assumendo il ‘’primo rischio’’, in cambio dell’incasso accelerato sulle forniture.
  2. Alfa SPV eroga un finanziamento ai punti vendita.
  3. Sul patrimonio dei punti vendita finanziati si costituisce, ai sensi del nuovo art. 7, comma 2-octies, un vincolo di destinazione che segrega: i crediti futuri da vendita, i beni di magazzino, i prodotti che li sostituiscono nel ciclo rotativo.
  4. La Piattaforma Alfa continua a rifornire i punti vendita, ma viene pagata inizialmente ‘’in blocco’’ da Alfa SPV, riducendo il problema del fabbisogno della prima fornitura.
  5. Le vendite quotidiane generano cassa che, attraverso un conto vincolato, rimborsa progressivamente il finanziamento e remunera i titoli.

I vantaggi dello strumento

Il finanziamento tramite SPV non assorbe merito creditizio

Il finanziamento erogato dalla SPV ex L. 130/1999, non determina, di regola, in capo ai punti vendita finanziati una segnalazione in Centrale Rischi. È un punto rilevante per gruppi con esposizioni concentrate verso banche commerciali e strategie di espansione geografica spinte. Liberare esposizioni in Centrale Rischi consente di tenere disponibili le linee bancarie per altre esigenze e di affiancare il punto vendita con provvista paziente proveniente dal mercato dei capitali.

Per il fornitore-piattaforma, primo incasso one shot

La Piattaforma oggi finanzia di fatto lo startup del magazzino con dilazioni variabili ed assumendosi integralmente il rischio in caso di insolvenza. Le normative vigenti in tema di crisi d’impresa non offrono nessuna tutela ai fornitori di merci che, in particolare in settori ad alta rotazione, sono altamente esposti.

La Piattaforma Alfa, trattiene di fatto ‘’in pancia’’ crediti commerciali con DSO variabili e si trova a gestire il duplice ruolo di fornitore interessato allo sviluppo e finanziatore chiamato a gestire i flussi delle esposizioni correnti.

Con la cartolarizzazione del magazzino, la Piattaforma incassa subito il valore della prima fornitura cartolarizzata, e trattiene solo una quota di rischio attraverso la sottoscrizione delle tranche junior.

In caso di crisi d’impresa lo stock resta segregato

Se un punto vendita finanziato entra in crisi (composizione negoziata, concordato, liquidazione giudiziale), il magazzino segregato ai sensi del comma 2-octies è destinato per legge 4[iv] al soddisfacimento dei diritti della SPV, e quindi degli investitori, inclusa la Piattaforma che ha sottoscritto la junior.

Non è massa attiva concorsuale generica, bensì un patrimonio destinato, insolvency remote nei limiti previsti dalla disciplina della legge 130 e ora estesi dalla riforma.

Per la SPV e per gli investitori, il magazzino resta operativo ed è acquisibile mediante datio in solutum, evitando il rischio deperimento ed il crollo di valore che si registra quando le scorte vengono ‘’congelate’’ in attesa dell’approvazione del piano o della liquidazione.

 Il magazzino può ruotare mantenendo viva la garanzia

In una struttura ordinaria di finanziamento garantito da pegno sulle scorte, le merci, pur restando nei libri dell’impresa finanziata, devono essere assoggettati ad identificazione fisica e documentale, a obblighi di monitoraggio.

La Piattaforma, nelle sue funzioni di asset manager 5, monitora il valore degli stock senza vincoli ulteriori rispetto a quelli definiti contrattualmente.

Per il punto vendita, il finanziamento consente, nei casi successivi allo startup, di ampliare l’offerta sullo scaffale, per la Piattaforma, si imprime un’accelerazione ai ricavi, strettamente correlati all’entità delle merci espose sugli scaffali.

Ripensamento dei piani di startup e crescita dei nuovi punti vendita

Il rimborso del finanziamento erogato dalla SPV può essere correlato al cash flow generato dalle vendite6 , con waterfall, soglie di cash sweep e durate strutturalmente più lunghe rispetto alle linee bancarie di breve periodo.

È inoltre possibile prevedere in contratto eventi specifici – contrazione del fatturato oltre una determinata soglia, interruzioni della catena di fornitura, eventi regolatori, shock esogeni – al verificarsi dei quali si attivano meccanismi temporanei di aggiustamento dell’ammortamento, di payment holiday o di riprofilatura parziale, senza che ciò integri un event of default della cartolarizzazione.

Per il punto vendita finanziato tutto questo si traduce in un profilo finanziario strutturalmente diverso da quello delle linee bancarie: durata più equilibrata, rimborso correlato alla performance, ridotto rischio di sconfinamento sulle linee di breve, nessuna turbolenza gestionale al primo evento di stress.

Per il CFO della Piattaforma Alfa, chiamato a gestire numerosi punti vendita e strategie di crescita spinte,  è, in sostanza, un cambio di paradigma che consente di assorbire la volatilità del business mitigando gli impatti nei cicli sotto stress..

Conclusione

La modifica alla legge 130/1999 allinea l’esperienza italiana agli strumenti di inventory financing di origine anglosassone. La segregazione patrimoniale dei beni mobili in rotazione rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma che consente ai fornitori con piani di sviluppi ambizioni di crescere senza finanziare più il cliente con il proprio circolante, ma con un capitale di rischio impiegato a leva ed adeguatamente remunerato.

***

  1. Art. 8 (Misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari dei beni di magazzino) della Legge annuale per il mercato e la concorrenza per le piccole e medie imprese (L. 34/2026), approvata definitivamente dal Senato il 4 marzo 2026. ↩︎
  2. Nuovo art. 7, comma 1, lett. a), L. 30 aprile 1999, n. 130, come modificato dall’art. 8 della L. 34/2026: la disciplina della cartolarizzazione si applica «alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche futuri, realizzate mediante l’erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate». Il riferimento ai crediti «futuri» è il principale veicolo che consente di catturare il flusso commerciale generato dal magazzino in rotazione. ↩︎
  3. Nuovo art. 7, comma 2-octies, L. 130/1999: il soggetto finanziato può destinare al soddisfacimento dei diritti della SPV «i crediti stessi, nonché i diritti e i beni all’impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati», con facoltà di costituire un pegno (eventuale, non necessario) sui beni e di realizzare la segregazione anche mediante cessione a una società veicolo d’appoggio ex art. 7.1, comma 4, L. 130/1999, anche fuori dai casi NPL. Si veda altresì il nuovo art. 7, comma 1, lett. b-bis), che estende l’art. 7.2 della L. 130 alle cartolarizzazioni dei proventi derivanti dalla titolarità di beni mobili anche non registrati ↩︎
  4. Art. 7, comma 2-octies, L. 130/1999, in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge (separazione patrimoniale del veicolo) e con la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che riconosce la natura insolvency remote del patrimonio cartolarizzato e l’opponibilità della destinazione patrimoniale alle procedure concorsuali. ↩︎
  5. Tale opzione è espressamente prevista dalla legge annuale per le PMI ed è coerente con la prassi internazionale in materia di inventory financing. Sul piano contrattuale, il ruolo si articola attraverso un asset management agreement che disciplina obblighi di monitoraggio, parametri di rotazione e sostituzione, soglie di valore minimo del patrimonio segregato e poteri di step-in del servicer. ↩︎
  6. La libertà di costruzione del piano di ammortamento discende dall’art. 7, comma 1, lett. a), L. 130/1999, che contempla il finanziamento alla SPV «nella misura e alle condizioni concordate». La struttura del rimborso può essere quindi tarata in forma bullet, soft amortizing o revenue-linked, con meccanismi di cash sweep, trigger event ed eventi di aggiustamento dell’ammortamento (payment holiday, deferral, riprofilatura) tipici della finanza strutturata internazionale, purché puntualmente disciplinati nei terms and conditions dei titoli e nel contratto di finanziamento. ↩︎

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Immagine di copertina – Climate Change and Our Favorite Beverages

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