Dark Light
image_print

Il caso di imprese con improvvisi tassi di crescita della domanda indotti da fattori esterni.

L’instabilità di molti mercati sta creando shock negativi in alcuni settori ai quali sono correlati occasioni di crescita improvvise per specifiche imprese o filiere.

Tali picchi di domanda improvvisa rendono inopportuni interventi sul capitale e, al tempo stesso, per essere governati senza pregiudicare gli equilibri fondamentali delle aziende coinvolte, richiedono forme di supporto celeri ma diverse dagli strumenti tradizionali.

Si consideri, ad esempio, il caso di aziende operanti in filiere in cui:

  • la domanda registra una spinta improvvisa ben superiore alle opzioni ‘’best’’ dei budget;
  • la crescita è trascinata non solo dall’aumento dei volumi, ma anche dei prezzi incrementando la marginalità lorda e con essa la capacità di sostenere un costo del debito più elevato;
  • gli approvvigionamenti prevedono pagamenti in anticipo o quasi cash (15 giorni);
  • i clienti adottano tempi di pagamento compresi tra i 60 e 120 giorni.

In presenza delle suindicate condizioni e di un mercato di sbocco qualificato che genera portafogli di fatture emesse verso clienti con probabilità di default basse e attendibili, è possibile valutare la creazione di veicoli dedicati all’acquisto di crediti non scaduti con provvista proveniente da investitori professionali, erogata ricorrendo alle nuove modalità semplificate previste dalla Legge di Bilancio 2021 -comma 214 art. 1-[i].     

La Legge di Bilancio 2021 è, infatti, intervenuta sulla legge sulle cartolarizzazioni dei crediti (Legge n° 130/1999) introducendo la possibilità per i veicoli di cartolarizzazione di acquisire finanziamenti non solo per finalità transitorie (bridge loan), bensì in sostituzione dell’emissione obbligazionaria.

Con tale modifica, le società veicolo, in linea come già in uso in altri paesi europei, potranno optare per forme di finanziamento meno strutturate e valutare operazioni non granulari con scadenze ravvicinate.

Tale innovazione apre nuove opzioni, in quanto:

  • semplifica gli adempimenti formali connessi alla emissione di titoli, riducendo i costi di costruzione e gestione delle operazioni;
  • riduce, fino ad azzerare, i costi dei conti di transito, grazie all’utilizzo di conti accesi presso i finanziatori stessi;
  • annulla gli oneri per le giacenze attive, correlate all’intervallo intercorrente tra i tiraggi e gli impieghi.

L’apertura ai finanziamenti avviene modificando l’art. 1 della Legge 130, nel quale viene precisato che i riferimenti ai titoli contenuti nella Legge 130 vanno estesi a tutte le forme di finanziamento e, pertanto, tutti i diritti dei finanziatori sono analoghi a quelli stabiliti per i portatori dei titoli.

Dal punto di vista operativo, si introducono le seguenti variazioni:

L’intervento legislativo, semplificando le modalità di finanziamento dei veicoli, riduce al contempo i costi di costruzione di specifiche operazioni e rende lo strumento compatibile con il supporto a circostanze straordinarie quali, ad esempio, il finanziamento del capitale circolante in programmi di crescita interna emergenti.

Le piattaforme fintech come Incassa Ora, realizzata da FX12, start up innovativa, e già predisposta per l’impiego di fondi mediante veicoli di cartolarizzazione, possono ulteriormente facilitare tale soluzione, accelerando i processi di creazione dei portafogli e riducendo i marginali costi di transazione.  


[i] All’articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le somme corrisposte dal debitore o dai  debitori  ceduti o comunque ricevute a  soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate  in  via  esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da  altra  società, o derivanti  dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all’attività di concessione di  finanziamenti, per finanziare  l’acquisto  di  tali crediti, nonché’ al pagamento dei costi dell’operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti».



FONTI:
LEGGE 30 aprile 1999, n. 130 – Normattiva
LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 1, commi 214 e 215 Cartolarizzazioni di crediti (tusciafisco.it)
Studio Previti | Legge di bilancio 2021: nuove modifiche alla legge sulla cartolarizzazione dei crediti
Il nuovo modello di cartolarizzazione con concessione di finanziamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 – CELF – Center of European Law and Finance (celfinance.org)

Pasquale Russiello, laureato in Economia e Gestione delle Imprese alla Federico II è Cultore della materia “Corporate Governance all’Università del Sannio” è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli dal 1997 e Revisore contabile dal 1999. Ha collaborato con Dresdner Bank e Barclays Bank per la creazione e gestione di…


Iscriviti alla nostra newsletter


Copyright Russiello & Partners © 2021 | Vat Code 07214560638 | Images by Alisa Singer - Environmental Graphiti®

Total
14
Share