Criteri di determinazione del prezzo di cessione ed inerenza quantitativa della perdita
La deducibilità della differenza tra il valore facciale dei crediti, oggetto di cessione pro-soluto, ed il corrispettivo incassato dalla vendita è stata oggetto di specifica trattazione da parte della Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n. 2229, pubblicata il 25 gennaio 2022, ha fornito importanti indicazioni sui criteri da adottare.
L’ordinanza è riferita ad un’articolata operazione di customer financing e liberazione di pregresse garanzie sottostanti tra la multinazionale Ericsson e la Deutsche Bank, ma i principi affermati sono applicabili a qualunque vendita di crediti pro-soluto di fatture scadute ad un prezzo di mercato che genera un costo per l’azienda cedente.
Nell’inquadrare l’operazione, fermo restando i casi dall’art. 101 comma 5[i], l’ordinanza esplicita che per dimostrare l’inerenza quantitativa degli oneri della cessione, ovvero la congruità del prezzo di vendita del credito, “è necessario che si dimostri che tale cessione corrisponda ad una effettiva riduzione di valore reale del credito stesso”.
Per beneficiare della detrazione della perdita maturata con il perfezionamento di un trasferimento ad un corrispettivo al di sotto della pari, occorre fornire elementi attendibili, rappresentativi della effettiva riduzione di valore del credito. L’ordinanza afferma infatti che, senza una valutazione contestualizzata basata su elementi certi e precisi – ex art. 101 comma 5 TUIR –, il prezzo di cessione potrebbe assumere un valore arbitrario e pertanto potenzialmente “vile”, rendendo il differenziale non deducibile.
L’indeterminatezza del criterio di valutazione del prezzo di vendita comporta pertanto l’insorgere di dubbi potenziali sull’effettivo vantaggio per il cedente, facendo perdere all’operazione il carattere di economicità e di funzionalità alla produzione del reddito.
La cessione pro-soluto è dunque possibile e la perdita derivante dallo smobilizzo del credito è detraibile, purché “la società che ha effettuato la cessione di credito pro soluto […]” sia in grado di “rappresentare le ragioni di convenienza economica che hanno determinato l’accettazione di un corrispettivo molto inferiore al valore nominale dei crediti ceduti”.
Al fine di fornire elementi idonei a identificare la sussistenza della convenienza economica della cessione, ovvero di assicurare la detraibilità della differenza tra il corrispettivo percepito e il valore nominale, sono state svolte alcune considerazioni da cui è scaturito un criterio di calcolo potenzialmente impiegabile per il riscontro dell’inerenza quantitativa e la cessione di fatture anche mediante le piattaforme di invoice trading.
- Verifica del superamento della soglia di rilevanza
Il primo passaggio riguarda la determinazione dell’entità del ritardo accumulato dal debitore. Secondo le recenti indicazioni in materia di posizioni deteriorate, si considerano a rischio default tutti i crediti commerciali vantati verso operatori privati se scaduti da 90 giorni e verso soggetti pubblici se scaduti da 180 giorni. La soglia di ritardo prevista per il sistema bancario, si ritiene costituisca un riferimento appropriato da utilizzare quale parametro per dar corso ad una cessione del credito al di sotto della pari.
Oltre alla perdita di valore del credito con l’aumento dell’anzianità e il perdurare del ritardo di pagamento rispetto alla scadenza contrattuale, occorre tener conto anche dei danni indiretti derivanti dal mancato turnover del capitale circolante.
L’ordinanza menziona “ragioni di convenienza economica”, ma la decisione di cedere un credito scaduto viene presa anche analizzando casi di necessità/opportunità finanziaria, ovvero valutando i vantaggi di incassare subito, evitando tempi incerti e/o di sopportare costi legali. - Coefficiente di gravità del ritardo di pagamento
Assunto che una volta superati i limiti previsti per le posizioni deteriorate è ragionevole prevedere che quel dato credito abbia un valore di mercato inferiore a quello nominale, il secondo parametro da determinare è l’entità del ritardo.
Il dato quantitativo espresso in giorni appare poco esplicativo della gravità della situazione, per tale motivo si ritiene opportuno contestualizzare il ritardo in base alle medie disponibili. Una volta individuato il benchmark, in genere territoriale, per quella data posizione, è possibile definire un moltiplicatore di ritardo dato dal rapporto tra il numero di giorni intercorsi dalla scadenza contrattuale e i tempi medi di pagamento nel settore pubblico o privato, desumibili da fonti ufficiali[ii]. - Rating, probabilità di default e presenza di pregiudiziali del debitore
Grazie ai nuovi sofisticati sistemi di valutazione di solvibilità, tra i quali quello offerto dalla piattaforma Tigran®[iii], è possibile ottenere sia un rating ESMA, sia la probabilità di default del debitore cui è stata emessa la fattura oggetto di cessione.
Questi parametri – rating, probabilità di default e pregiudiziali – sono elementi essenziali ai fini della valutazione del prezzo di cessione del credito, in quanto le aspettative di rendimento da parte del potenziale acquirente non possono che essere strettamente correlate al rischio di perdita totale o parziale del prezzo di acquisto del credito, rischio che i parametri oggettivi ottenibili da piattaforme specializzate riescono a perimetrare. - Costo del capitale circolante per il potenziale cedente
Ciascun cedente che ha in pancia un credito verso operatori privati o pubblici, scaduto da oltre 90 o 180 giorni, sopporta per ogni giorno di ritardo un costo finanziario per il mancato turnover del capitale circolante.
Laddove non siano prevedibili i tempi di incasso per l’assenza o la scarsa attendibilità delle proposte di pagamento, il creditore deve stimare una componente aggiuntiva, parametrata al costo finanziario del ritardo di pagamento, ipotizzando tempi di incasso pari al ritardo accumulato al momento della cessione ed un costo finanziario annuo rapportato ai tassi medi passivi applicati su finanziamenti a breve.
Ciò premesso, per determinare l’inerenza del costo di cessione di un credito scaduto, è possibile adottare il seguente algoritmo:
In aggiunta alla suindicata ipotesi di calcolo, le piattaforme di invoice trading come IncassaOra®, realizzata da FX12®, forniscono in tempo reale i dati sulla probabilità di default, i tempi medi di incasso dei benchmark ed il costo del debito del cedente in base al rating, consentendo di ottenere agevolmente un ragionevole prezzo di acquisto di mercato.
Tale prezzo teorico, viene sottoposto ad un’ulteriore verifica di congruità, mediante la proposta di cessione sulle piattaforme basate su meccanismi ad asta, le quali forniscono un dato oggettivo sul valore di mercato del credito, costituito dalla willingness to pay da parte dei potenziali acquirenti.
Facendo riferimento ai chiarimenti esposti nell’ordinanza 2229, si ritiene che le attività svolte da piattaforme fintech come FX12, in grado di fornire un criterio di inerenza quantitativa del costo di cessione e ottenere un’effettiva proposta di acquisto mediante meccanismi d’asta, costituiscano un duplice solido giustificativo della valutazione posta alla base della convenienza economica della cessione pro-soluto di un dato credito.
[i] Articolo 101 comma 5 TUIR – Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
[ii] I tempi medi di pagamento ed i relativi ritardi sono calcolati periodicamente da diversi operatori specializzati tra cui CRIF e CRIBIS per il settore privato e MEF per il comparto pubblico.
[iii] Si veda ad esempio la piattaforma Tigran® realizzata da Modefinance e utilizzata da società specializzate nell’invoice trading quali FX12 proprietario di IncassaOra®.
FONTI:
Ordinanza Corte di Cassazione n. 2229 del 2022.
Nota chiarimenti Banca d’Italia 15 febbraio 2021.
MEF – Tempi di pagamento nel settore pubblico.
CRIBIS – Gestione crediti commerciali privati.
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