Risanamento di situazioni debitorie verso banche e fornitori mediante la revisione negoziata delle esposizioni ed il rilascio di Strumenti Finanziari Partecipativi.
Pasquale Russiello
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La presenza di garanzie pubbliche a supporto dei finanziamenti erogati all’economia reale, come è stato confermato dalla recente analisi della Corte dei Conti, ha consentito di facilitare l’accesso al credito alle imprese di micro, piccole e medie dimensioni (MPMI), contribuendo a governare le crisi globali e di settore e di cogliere le opportunità emergenti generate da congiunture favorevoli.
Tali strumenti hanno, altresì, attratto investitori professionali interessati ad effettuare impieghi di breve e medio termine, in presenza di regimi di mitigazione del rischio particolarmente vantaggiosi. Il combinato disposto di capitali interessati all’economia reale e la presenza di garanzie pubbliche a copertura delle perdite, con la collaborazione di operatori vigilati, indentificati come Less Significant Institutions (LSI), ha creato una segmentazione nel mercato del credito alle MPMI con specifiche connotazioni portando alla definizione di nuovi prodotti finanziari.
La creazione di portafogli di loans finanziati da investitori con un Credit Risk Appetite basato su metriche diverse rispetto alle banche di interesse comunitario -Significant Institution (SI)- ha rappresentato di fatto un nuovo segmento di mercato presidiato da LSI definite High Growth (LSIHG) strutturate per assicurare elevati volumi di impieghi, in tempi ristretti.
L’immissione sul mercato del nuovo prodotto è avvenuto con origination delegate a reti diffuse di interlocutori e modelli valutativi impostati su processi diversi rispetto alle prassi consolidate presso le SI.
Dall’analisi del processo valutativo svolta su un campione di finanziamenti erogati ad aziende in stato di crisi o di insolvenza, sono emerse alcune aree di comuni di approfondimento:
- Attendibilità del rating esternalizzato a piattaforme di Rating as a Service (RaaS);
- Efficacia della Probabilità di Default1 riferita alla documentazione posta alla base della valutazione;
- Stress del DSCR non solo in condizioni standard o best, ma anche in scenari avversi o severi;
- Ragionevolezza del costo dell’operazione, in termini di tassi di interesse applicati, commissioni up front e advisory fee;
- Riscontro della destinazione della nuova finanza e della generazione di addizionalità attesa per l’impiego di risorse pubbliche.
Procedendo con gli approfondimenti nei casi di crisi reversibili, fermo restando la giurisprudenza che si sta consolidando il tema di misure cautelari e protettive richieste nell’ambito di procedure di composizione della crisi2, è stato effettuato un riscontro incrociato “a monte” dei criteri adottati per le analisi di merito creditizio, analizzando le indicazioni riportate nelle Loan Origination and Monitoring Guidelines (LOM)3, pubblicate il 29 maggio 2020 ed entrate in vigore con la Nota 13 della Banca d’Italia del 20 luglio 2021.
Il riscontro, ha fatto emergere che alcune operazioni originate da LSIHG alimentate da capitali “impazienti”, risultano non del tutto in linea con le LOM, in quanto perfezionate applicando: (i) modelli valutativi basati su piattaforme di rating esternalizzate ma non governate ed impermeabili alle indicazioni di tipo qualitativo; (ii) PD aventi efficacia temporale limitata; (iii) DSCR con proiezioni avulse da scenari avversi; (iv) costi complessivi molto diversi da quelli applicati dal mercato; (v) un monitoraggio della destinazione della provvista non in linea con i requisiti di addizionalità, richiesti dal garante pubblico quale contropartita per la mitigazione del rischio.
Le casistiche che si stanno progressivamente stratificando, restituiscono un quadro in cui si va dalla totale non ammissione al passivo, all’invalidità della garanzia pubblica, passando per la valutazione di possibili danni sistemici e ad altri istituti4, nei casi di finanziamenti sovradimensionati erogati a società già indebitate verso il sistema bancario.
Dall’early warning alla rinegoziazione stragiudiziale
In presenza di sistemi di rilevazione precoce dello stato di crisi, laddove le difficoltà riguardino casi in cui vi sia una recuperabile continuità aziendale, e sussistano criticità perimetrabili, facendo leva anche sull’oramai certa approvazione della Rottamazione quinques, si ritiene possibile aprire uno stato di crisi reversibile ed avviare un percorso di rinegoziazione delle posizioni giudicate non sostenibili nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ex art. 56 rivolto ad un numero limitato di creditori tra cui LSIHG e fornitori strategici.
L’opzione offerta dagli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ex art. 56 CCII, consente di ridefinire in via stragiudiziale posizioni anche complesse e di riprendere rapidamente la continuità aziendale, mantenendo un utile livello di riservatezza, sopportando costi professionali e di procedura ben inferiori rispetto ad altri strumenti più invasivi ed evitando l’ effetto domino e crisi a catena 5 non sempre contemplato in piani con write off importanti.
Il percorso con cui si sta sperimentando la rinegoziazione stragiudiziale sotto il “cappello” dell’art. 56 CCII può essere il seguente:
- Individuazione del livello di severità della crisi desumibile dalla lettura dei KPI previsti in sede di implementazione degli adeguati assetti organizzativi.
- Definizione della strategia di risanamento con rappresentazione dei DSCR -strutturati in linea con LOM- proiettati con stress test ed analisi di sensitività impostate su diversi scenari.
- Determinazione del debito sostenibile, dell’apporto di nuova finanza ovvero di ogni altra soluzione funzionale alla predisposizione di un piano di risanamento solido e credibile.
- Risconto di eventuali non conformità delle valutazioni di merito creditizio e di capacità di rimborso (mediante ad esempio il LOM Compliance Ratio).
- Definizione del piano di risanamento che contempli i vantaggi rispetto all’alternativa liquidatoria da sottoporre ad attestazione, redatto sulla base di accordi preventivamente negoziati e condivisi con i creditori.
Rilevazione di elementi utili alle valutazioni dei creditori
Al fine di rendere oggettive le interlocuzioni con il sistema bancario, è stato messo a punto una metodologia di analisi del processo di valutazione del merito creditizio e della capacità di rimborso che restituisce un parametro definito LOM Compliance, per quanto concerne, invece, i fornitori strategici sono stati eseguiti molteplici approfondimenti sulle possibilità di impiego degli strumenti finanziari partecipativi.
Per quanto riguarda il coefficiente LOM Compliance, si tratta di un indicatore che va da -2,0 a + 1,0 racchiuso in un grafico dinamico suddiviso in cinque aree riguardanti specifici momenti del processo valutativo e di monitoraggio, ai quali vengono attribuiti i livelli di compliance.

Modello elaborato con il supporto di Fintech Farm srl.
L’adozione degli Strumenti Finanziari Partecipativi consente invece di raggiungere accordi personalizzati con fornitori strategici, nuovi investitori ed altri partner con cui definire il piano di risanamento, altrimenti non definibili con soluzioni ordinarie. La possibilità di concedere diritti amministrativi e diritti patrimoniali a stakeholder già creditori della società che da corso ad un piano di risanamento apre scenari inediti che danno forza al piano e incentivano anche le LSIHG a negoziazioni più favorevoli inquanto basate su presupposti più solidi e previsioni maggiormente attendibili.
Lo schema in basso, raffigura un esempio del processo da avviare per il coinvolgimento dei creditori nel piano di risanamento con soluzioni diverse dal pagamento immediato a stralcio e/o dilazionato.

Conclusioni
Il punto cardine su cui si basa l’accordo di risanamento, non è, pertanto, solo il merito creditizio in sé verificato rilevando la sussistenza di requisiti soggettivi come Centrale Rischi, assenza di pregiudizievoli, ma la verifica della effettiva validità della PD ed il riscontro della capacità di rimborso dell’operazione.
Fermo restando possibili imprecisioni generate da processi valutativi eccessivamente accelerati e strategie di origination pulling supportate da reti commerciali multilivello non sempre dotate di adeguate competenze in tema di pianificazione dei flussi prospettici ed analisi di scenario, si ritiene che l’apertura di crisi reversibili e la presenza di criteri di determinazione oggettiva delle non conformità delle LOM e degli effettivi possibili impatti sulla continuità aziendale costituisca una modalità efficace di ripresa della continuità, protezione dell’occupazione e del valore d’impresa.
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[>] “Effetto domino | Crisi a catena” ‹ Russiello & Partners***
- La PD rappresenta la probabilità che un debitore non adempia alle proprie obbligazioni contrattuali entro un orizzonte temporale di 12 mesi. Secondo gli Orientamenti EBA sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) (EBA/GL/2017-16), applicabili dal 1° gennaio 2021, le istituzioni devono stimare le PD per classe di rating sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di default a un anno. Come specificato nell’articolo 180(1)(a) del CRR: “le istituzioni stimano le PD per classe di rating sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di default a un anno”.
L’efficacia predittiva della PD è, pertanto, limitata a 12 mesi non dalla data di rilevazione ma dalla data dell’ultimo bilancio approvato. Considerato che tra l’approvazione del bilancio e l’erogazione del finanziamento possono intercorrere diversi mesi, al momento della materiale erogazione, la PD può avere un’efficacia residua di pochi mesi soltanto. Questa circostanza evidenzia come un’erogazione basata esclusivamente su una PD “datata” possa non riflettere adeguatamente la capacità di rimborso effettiva dell’impresa nel momento in cui il finanziamento viene concesso e, soprattutto, durante l’intera durata del piano di ammortamento. ↩︎ - I crediti garantiti MCC/SACE negli strumenti di regolazione della crisi. L’inibitoria all’escussione del garante pubblico di Gabriella Covino, Partner, Gianni & Origoni; Luca Jeantet, Partner, Gianni & Origoni, Luigi Romanzi, Partner, Gianni & Origoni;Paola Vallino, Partner, Gianni & Origoni; Lucrezia Grassi, Senior Associate, Gianni & Origoni. ↩︎
- Le Linee Guida dell’EBA sull’erogazione e il monitoraggio dei prestiti (EBA Guidelines on Loan Origination and Monitoring – EBA/GL/2020/06) rappresentano la risposta europea al credit crunch del 2008. ↩︎
- La errata valutazione dei parametri suindicati può infatti configurarsi come concausa della procurata “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi“, ovvero nei casi più gravi come “fatti esteriori” che hanno portato il debitore a non essere “più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni“. ↩︎
- Per effetto domino, si intende l’oggettiva e dimostrabile incapacità di aziende, in particolare di quelle labour-intensive, di sostenere le perdite su crediti subite nell’ambito di piani di ristrutturazione o di concordato. ↩︎
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Immagine “Impacts to Species in Global “Hotspots”
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Species in biodiversity hotspots already show changes in response to climate change…The geographic ranges of the animal and plant species assessed have shifted from low to high latitudes in response to climate warming on land and in the ocean…. On land, climate change-induced shifts towards higher elevations are also common in biodiversity hotspots …; while, in the ocean, climate-induced shifts to greater water depths are little studied. In the ocean, abrupt mortality of habitat-forming species on coral reefs and kelp forests, especially following heatwaves, are increasing in frequency in biodiversity hotspots….
