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La presenza di un indebitamento erariale non è di per sé un indicatore di fragilità aziendale: la capacità di rimborso varia a seconda della composizione del debito e della presenza di consolidamenti.


Pasquale Russiello

    Le pronunce della Cassazione in tema di diligenza professionale del sistema bancario evidenziano la presenza di un’area grigia in cui le parti in causa devono confrontarsi nel tentativo di dimostrare, da un lato, l’assenza di chiari ed evidenti elementi di crisi preesistenti all’erogazione e pertanto già rilevabili in sede di valutazione di merito creditizio, e dall’altro la presenza di oggettivi elementi rilevatori di un’inadeguata struttura economico-finanziaria di partenza ovvero di una prevedibile incapacità a far fronte alle obbligazioni prospettiche.

    Tali prospettive vanno distinte in base alla destinazione della provvista, effettuando un’analisi peculiare sui casi di irrigidimento generati dalle operazioni di consolidamento.

    Per circostanziare i riscontri sulla presenza di responsabilità da parte del sistema bancario e per rendere trasparente il contesto di riferimento, sono stati posti in essere i seguenti approfondimenti:

    1. Il consolidamento di finanziamenti bancari pregressi è un provvedimento che trasferisce al mercato finanziario un segnale di sostanziale perdita di fiducia nel prenditore. La trasformazione di posizioni rotative in operazioni a scadenza impegna flussi futuri non già per rimborsare nuova finanza destinata ad investimenti, ma per estinguere un debito nato per ottimizzare il circolante e che nel corso del tempo ha assunto una configurazione diversa.
    2. La capacità di rimborso di finanziamenti erogati in più riprese varia significativamente in base alla fase di erogazione. I finanziamenti erogati nelle fasi iniziali, in assenza di esposizioni pregresse ovvero con esposizioni sostenibili, presentano un livello di rischiosità ben diverso dalle operazioni formalizzate quando il servizio del debito risulta assorbito da impegni preesistenti. Il risk appetite e la remunerazione ad esso correlata delle banche che finanziano imprese già indebitate sono senza dubbio più elevati; la minor capacità di rimborso generata dalla stratificazione del debito coinvolge l’intero sistema bancario finanziatore.
    3. La presenza di un indebitamento erariale preesistente alla data di valutazione ed erogazione non è, di per sé, un indicatore esplicito di insolvenza. Il ricorso alla “finanza fiscale” può essere frutto di strategie di reperimento di risorse finanziarie. L’indebitamento erariale può essersi quindi formato in un periodo e in un contesto tali da rendere ragionata, e di tipo second best, la scelta di tale forma di provvista.

    Irrigidimento dei flussi provocato dal passaggio dalle linee a revoca a operazioni a scadenza

    La trattazione dei consolidamenti e delle revoche delle linee a breve parte da presupposto che sebbene le linee a revoca siano concepite per operazioni temporanee non significa che le stesse possano essere, a semplice richiesta, estinte o convertite senza generare impatti.

    La prassi ha infatti dimostrato con assoluta evidenza che sia il mancato rinnovo che il consolidamento di posizioni a breve generano due effetti dagli impatti talvolta irreversibili.

    L’interruzione dell’accompagnamento di circolante, non adeguatamente programmata o assistita da riequilibri di circolante, causa frequentemente sconfinamenti che vengono letti dal sistema finanziario come indicatori di tensione finanziaria, precludendo di fatto l’accesso a nuove linee.

    I consolidamenti, parziali o totali, richiedono l’adozione si specifiche precauzioni, ben descritte nelle Linee Guida EBA, che invitano a tenere conto di quanto indicato nel paragrafo § 131¹ in tema di analisi di scenari in condizioni avverse. Ipotesi tutt’altro che non così remote, essendo l’azienda oggetto dell’intervento di mancato rinnovo o consolidamento privata, di colpo e spesso con interlocuzione one way, di una quota importante di circolante, ovvero chiamata ad assorbimenti futuri di cassa non programmati.

    L’ impatto che può avere la decisione di mancato rinnovo o di revoca sulla salute aziendale è, inoltre, correlato all’entità e alla tipologia dello strumento, nonché all’evidente presenza di mezzi propri o di altre fonti di copertura assicurate dalla proprietà. Si ritiene, infatti, che un provvedimento del genere, in assenza di misure dimostrabilmente idonee al riequilibrio delle fonti quali: l’accelerazione degli incassi o della rotazione di magazzino, l’allungamento dei tempi di dilazione, la possibilità di dismissione di asset non essenziali alla generazione dei ricavi o, infine, la capacità e volontà dei soci di effettuare apporti di mezzi propri, costituisca un comportamento professionalmente inadeguato, sussistendo di fatto tutti gli elementi predittivi atti a far intuire che la società non sarebbe risultata in grado di operare in condizioni di continuità.

    Il consolidamento ha dunque natura di piano di rimborso coattivo generato da esigenze emergenti e destinato, pertanto, ad assorbire flussi dedicati alla gestione corrente con il vincolo di estinzione in un arco temporale tarato sulle esigenze tecnico-regolamentari della banca, e non sulla verificata capacità di generazione di cassa della società. Tale capacità va peraltro valutata anche alla luce del probabile diniego di ulteriore credito da parte delle altre banche, alle quali la trasformazione tecnica dell’esposizione segnala una perdita di fiducia: alla società, a quel punto, non resta che fare ricorso all’apporto di mezzi propri da parte dei soci.²

    Rilevanza delle responsabilità nelle erogazioni di nuova finanza differite nel tempo

    La ricostruzione di casi di default creditizio ha portato ad identificare la presenza di un differenziale importante di responsabilità delle banche che hanno erogato in condizioni di indebitamento contenuto, rispetto a delibere assunte successivamente e che hanno comportato un assorbimento progressivo del servizio del debito. Le evidenze empiriche hanno dimostrato che l’indebitamento bancario assume una stratificazione progressiva che ingenera un aumento progressivo dell’esposizione e un assorbimento dei flussi la cui disponibilità va assottigliandosi con la crescita dell’esposizione.

    La perdita di sostenibilità non avviene on/off ma si stratifica man mano che la società assume un volume crescente di impegni di rimborso. La responsabilità del sistema bancario può essere, pertanto, direttamente correlata al progressivo livello di appesantimento finanziario generato.

    Le banche che hanno erogato per ultime, in ordine temporale, sono quelle che, da un lato, hanno assorbito il cash-flow residuale rispetto alle operazioni precedenti e, dall’altro, hanno pregiudicato il rimborso dovuto alle banche che avevano erogato in precedenza, le quali avevano fatto affidamento su flussi di cassa liberi poi assorbiti dalle erogazioni successive.

    In sintesi, le verifiche sul ruolo della finanza bancaria nell’aggravamento di stati di crisi latenti e non evidentemente conclamati, laddove la società abbia richiesto ed ottenuto più finanziamenti anche a tempi ravvicinati, non possono prescindere da una ricostruzione temporale che, partendo dai tempi, dall’entità e dalle finalità delle operazioni, tenga conto delle diverse prospettive di rimborso, inversamente proporzionali all’esposizione preesistente.³

    Inquadramento dell’indebitamento erariale preesistente

    La presenza di un indebitamento tributario e previdenziale nel bilancio di un’impresa non è di per sé indice univoco di carenza di liquidità, di crisi latente o di rischio di credito implicito. Il debito fiscale può infatti costituire, a seconda del periodo storico in cui è stato contratto e delle condizioni allora vigenti sul mercato del credito, una forma di provvista comparativamente più conveniente rispetto alla finanza bancaria, oppure l’unica forma di provvista effettivamente accessibile, laddove il sistema bancario non fosse nella condizione, o nella disponibilità, di valutare e deliberare il finanziamento richiesto.

    In questa prospettiva, la valutazione della diligenza bancaria non può prescindere da una contestualizzazione accurata: un indebitamento fiscale formatosi in un determinato esercizio va analizzato in primis verificando la disponibilità del sistema bancario a valutare un’operazione presentata da quella data azienda ed in tal caso confrontando le condizioni applicate con il costo di dilazione della finanza fiscale.

    Per verificare quantitativamente questa ipotesi, è stato realizzato un algoritmo che consente di confrontare, nella serie storica 2016-2026, il costo equivalente annuo dei due canali di finanziamento, su un’operazione di importo standardizzato (100.000 euro) e un piano di rientro di durata predefinita (6 anni, parametro modificabile).

    Il costo della finanza fiscale è stato calcolato sommando: (i) il tasso di interesse per la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fissato al 4,5% annuo⁴, costante per l’intero periodo considerato; (ii) la sanzione da omesso o tardivo versamento, ridotta a un terzo in caso di acquiescenza o di rateazione di somme iscritte a ruolo da controllo automatizzato (rispettivamente 10% e 8,33% del tributo, a seconda che la violazione ricada nel regime sanzionatorio ordinario del 30%, vigente fino al 31 agosto 2024, o in quello ridotto al 25% introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024), onere una tantum ripartito linearmente sulla durata del piano di rientro per renderlo omogeneo e confrontabile con un tasso annuo.

    Il costo della finanza bancaria è stato calcolato sommando: (i) l’Euribor a 1 mese, nella media annua rilevata per ciascun esercizio; (ii) uno spread creditizio, parametro modificabile in funzione del merito di credito dell’impresa; (iii) le spese di istruttoria, i costi esterni di predisposizione della pratica e il costo interno di produzione documentale (impegno di tempo-persona per la raccolta della documentazione richiesta dalla banca), anch’essi oneri una tantum ripartiti linearmente sulla durata del piano; (iv) un premio di protezione dal rischio di rialzo dei tassi nel corso dell’ammortamento. Su quest’ultimo punto si è seguito il criterio indicato in sede di elaborazione del modello: poiché la quasi totalità dei finanziamenti bancari alle imprese è a tasso variabile, il confronto tra le condizioni valutate al momento della stipula e gli oneri effettivamente sostenuti lungo il piano di ammortamento può divergere in caso di rialzo dei tassi successivo all’erogazione. Per neutralizzare questo rischio e rendere il costo della finanza bancaria interamente noto e confrontabile già al momento della stipula, si è introdotto un costo fisso di protezione, corrispondente al premio di un’opzione Interest Rate Cap, che consente di fissare un tetto massimo al costo variabile conservando il beneficio di eventuali ribassi successivi dei tassi di mercato.

    In assenza di un listino ufficiale di tali premi, trattandosi di strumenti derivati negoziati over the counter, il valore utilizzato nel modello è stato fissato in via convenzionale sulla base della prassi di mercato riscontrabile per operazioni di importo e durata analoghi, e resta un parametro liberamente modificabile.

    Il confronto è stato condotto anno per anno sull’intero periodo 2016-2026, così da cogliere le oscillazioni del costo relativo dei due canali in funzione dell’andamento dei tassi di mercato, a fronte della rigidità del tasso di dilazione fiscale, invariato per l’intero periodo. I risultati del modello, riportati nel file allegato, mostrano che il costo relativo dei due canali non è costante nel tempo, ma dipende in misura significativa dal livello dei tassi di mercato vigenti nel singolo esercizio: da qui la necessità di una lettura contestualizzata, e non astratta, dell’indebitamento fiscale rilevato in bilancio, ai fini sia della valutazione del merito creditizio da parte della banca, sia del sindacato giudiziale sulla diligenza professionale da questa esigibile.

    Conclusioni

    Le tre aree di approfondimento esaminate, pur riferite a fenomeni distinti — il consolidamento e la revoca delle linee a breve termine, la stratificazione temporale delle erogazioni di nuova finanza e la natura dell’indebitamento erariale preesistente — convergono verso una medesima esigenza metodologica: superare una valutazione della diligenza professionale bancaria condotta in termini generali ed astratti, a favore di un’analisi quantitativa e contestualizzata, capace di ricostruire la sequenza temporale delle scelte creditizie e di misurarne l’impatto specifico sulla sostenibilità finanziaria dell’impresa.

    In questa prospettiva, l’adozione di indicatori sintetici — quali il grado di irrigidimento dei flussi conseguente ai consolidamenti e alle revoche, il peso incrementale di ciascuna erogazione sull’esposizione complessiva e sull’assorbimento di cassa disponibile, e il costo comparato tra finanza bancaria e finanza fiscale nel singolo esercizio di riferimento — appare in grado di offrire al giudice di merito e alle parti in causa uno strumento più solido per l’accertamento della responsabilità del sistema bancario nelle ipotesi di concessione abusiva del credito, riducendo il rischio di valutazioni retrospettive fondate sul mero senno di poi.

    Resta fermo che tali strumenti quantitativi non sostituiscono, ma integrano, il giudizio di diritto rimesso al giudice di merito, offrendo un supporto empirico alla verifica di coerenza tra la condotta bancaria e gli standard di diligenza professionale rilevanti nel contesto storico-sociale di riferimento, secondo l’impostazione da ultimo ribadita dalla Corte di cassazione in tema di sindacato di legittimità sul giudizio di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c.


    Note

    1. Paragrafo § 131. “Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti per il tipo e la finalità del prestito e che possono verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. Tali eventi possono comprendere una riduzione del reddito e di altri flussi di cassa, un aumento dei tassi di interesse, un ammortamento negativo del prestito, pagamenti differiti del capitale o degli interessi, un deterioramento delle condizioni di mercato e operative per il cliente e variazioni dei tassi di cambio, se del caso.”
    2. A fini di verifica quantitativa dell’impatto del mancato rinnovo o del consolidamento, si può costruire un indice di irrigidimento finanziario, rapportando la rata di rimborso annua post-consolidamento al flusso di cassa operativo medio dei tre esercizi precedenti (o al margine operativo lordo), e confrontando il risultato con la soglia di sostenibilità individuata in sede di DSCR (Debt Service Coverage Ratio) dalle Linee Guida EBA. Un riscontro complementare può derivarsi dal raffronto tra il grado di utilizzo delle linee autoliquidanti e rotative risultante dalla Centrale dei Rischi nei dodici mesi precedenti e successivi al provvedimento, così da misurare oggettivamente l’assorbimento di liquidità determinato dal passaggio da linee a revoca a operazioni a scadenza.
    3. Per graduare quantitativamente la responsabilità delle singole erogazioni, può adottarsi un modello a stratificazione progressiva che attribuisca a ciascun finanziamento un peso proporzionale, da un lato, all’incremento di esposizione complessiva verso il sistema bancario registrato al momento dell’erogazione (rapporto tra nuova esposizione ed esposizione pregressa) e, dall’altro, all’assorbimento marginale di flusso di cassa disponibile, calcolato come differenza tra la rata di rimborso complessiva post-erogazione e quella preesistente, rapportata al flusso di cassa operativo storico dell’impresa. Le erogazioni per le quali tale assorbimento marginale determina un DSCR inferiore a 1 risultano quelle su cui si concentra prioritariamente il giudizio di diligenza professionale.

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