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Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese hanno una nuova soluzione per garantire i fabbisogni di circolante


La novità sostanziale del Pegno non possessorio consiste nella facoltà del debitore di utilizzare il bene oggetto della garanzia, se non diversamente pattuito, il debitore o il terzo garante mediante pegno può disporre dei beni gravati dal pegno, impiegarli nell’ambito del proprio processo produttivo ovvero o alienarli.

Il pegno, si definisce non possessorio, in quanto evita lo spossessamento dei beni posti in garanzia, consentendo al debitore di disporne e trasformarli, favorendo i cicli di lavorazione ed i flussi operativi della catena del valore aziendale.

In tale circostanza, il pegno si trasferisce, all’output successivo per cui sono stati impiegati i beni, ovvero al credito derivante dalla cessione, senza la necessità di costituire una nuova e diversa garanzia.

Tra le novità più rilevanti, si evidenziano le modalità di escussione della garanzia, disciplinate all’art. 1 comma 7 del Decreto Banche. Il creditore garantito è, infatti, autorizzato a procedere autonomamente all’appropriazione, vendita o locazione del bene, alla riscossione o cessione del credito, purché tali opzioni siano stabilite contrattualmente.

Perfezionamento e opponibilità

Ai fini del perfezionamento, il pegno non possessorio si intende perfezionato se:

–           L’atto costitutivo, è stato redatto in forma scritta;

–           Si sia correttamente provveduto all’iscrizione dell’atto nel Registro.

L’atto costitutivo deve includere: (a) tutte le informazioni necessarie ad identificare i creditori garantiti, i debitori e gli eventuali terzi; (b) una descrizione dettagliata dei beni concessi in garanzia; (c) l’indicazione delle obbligazioni garantite; (d) l’importo garantito; (e) eventuali pattuizioni riguardanti le modalità di escussione diretta ex art. 1 comma 7 Decreto banche.

L’opponibilità nei confronti di terzi della garanzia è, pertanto, subordinata all’iscrizione della stessa nell’apposito Registro. La parte interessata a richiedere l’iscrizione deve provvedervi per via telematica, trasmettendo l’apposita domanda contenente le informazioni suindicate, sottoscritta digitalmente.

Con la pubblicazione in GU del provvedimento del 12 gennaio 2023 , è stato istituito il “Registro dei pegni mobiliari non possessori”[3], dando ufficialmente il via a questo importante strumento di facilitazione delle operazioni di finanziamento, in particolare riguardanti fabbisogni di circolante in filiere che prevedono cicli monetari complessi .

Tra le soluzioni già in via di sperimentazione, si evidenziano la garanzia presentata dagli stock di materie prime nella filiera agroalimentare, gli allevamenti, la componentistica impiegata nell’automotive, aerospazio e meccatronica, ovvero nei comparti che prevedono la realizzazione di prodotti con filiere strettamente connesse.

L’effetto “trascinamento” della garanzia reale dal singolo componente agli output successivi, fino al credito verso il cliente finale, consente al finanziatore garantito di disporre, di fatto, di un valore sottostante significativamente maggiore, in quanto accresciuto dal valore aggiunto delle lavorazioni e degli altri componenti che formano il prodotto finito.

Immagine: 100 Year Events and Sea Level Rise

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[1] Decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” convertito con modifiche dalla Legge n. 119 del 30 giugno 2016.

[2] Art. 1 Comma 7 “Al verificarsi di un evento che determina l’escussione  del pegno, il creditore,   (previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica  certificata, al debitore e all’eventuale terzo concedente il pegno, e)  previo avviso scritto agli eventuali titolari di un  pegno  non  possessorio (trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno),  ha facoltà di procedere: a) alla vendita  dei  beni  oggetto  del  pegno  trattenendo  il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza  della somma garantita e  con  l’obbligo  di  informare  immediatamente  per iscritto  il  datore  della  garanzia  dell’importo  ricavato  e   di restituire contestualmente l’eccedenza; la vendita e’ effettuata  dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di  beni di  non  apprezzabile  valore,  da  parte   di   operatori   esperti, assicurando,  con  adeguate  forme   di   pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l’operatore  esperto è nominato di comune  accordo  tra  le  parti  o,  in  mancanza,  è designato dal giudice;  in  ogni  caso  e’  effettuata,  a  cura  del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di  cui all’art. 490 del codice di procedura civile; b) alla escussione (o cessione) dei crediti  oggetto  di  pegno fino a concorrenza della somma garantita (dandone comunicazione  al datore della garanzia); c) ove previsto nel contratto di pegno e  iscritto  nel  registro (di cui al comma 4), alla locazione  del  bene  oggetto  del  pegno imputando i canoni a  soddisfacimento  del  proprio  credito  fino  a concorrenza della somma garantita,  a  condizione  che  il  contratto preveda  i  criteri  e  le  modalità   di   (determinazione)   del corrispettivo della locazione; (il creditore  pignoratizio  comunica immediatamente per  iscritto  al  datore  della  garanzia  stessa  il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite  con  il relativo conduttore); d) ove previsto nel contratto di pegno e  iscritto  nel  registro (di cui al comma 4), all’appropriazione dei beni oggetto del  pegno fino a  concorrenza  della  somma  garantita,  a  condizione  che  il contratto  preveda  anticipatamente  i  criteri  e  le  modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e  dell’obbligazione garantita; il  creditore  pignoratizio  comunica  immediatamente  per iscritto al datore della garanzia il valore  attribuito  al  bene  ai fini dell’appropriazione.

7-bis. Il debitore e l’eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall’intimazione di cui al comma 7. L’opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I,  capo  III-bis,  del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell’opponente, può inibire, con provvedimento d’urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il  datore  della garanzia  deve  consegnare  il  bene  mobile  oggetto  del  pegno  al creditore entro quindici giorni dalla notificazione  dell’intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza,  anche verbale, all’ufficiale giudiziario perchè proceda, anche non munito di titolo esecutivo  e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in  quanto  compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell’intimazione notificata ai sensi del comma 7. L’ufficiale  giudiziario,  ove  non  sia  di  immediata identificazione, si avvale su  istanza  del  creditore e con spese liquidate dall’ufficiale giudiziario e  anticipate  dal  creditore  e comunque a carico del medesimo, di  un  esperto  stimatore  o  di  un commercialista da lui scelto, per la corretta  individuazione,  anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di  trasformazione  o di alienazione poste in essere a norma del comma  2.  Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall’alienazione del bene, l’ufficiale giudiziario ricerca,  mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell’art. 492-bis  del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia,  nei limiti della somma  garantita  ai  sensi  del  comma  2.  I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale  delle  operazioni  di ricerca redatto dall’ufficiale  giudiziario.  Nel caso di cui al presente comma l’autorizzazione del presidente del tribunale di  cui all’art. 492-bis del codice  di  procedura  civile  è  concessa,  su istanza del creditore, verificate l’iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell’intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all’escussione del pegno, stabilendo  con proprio decreto il tempo e le modalità dell’escussione a  norma del comma 7.  L’eventuale eccedenza è corrisposta in favore  della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti  degli  aventi  diritto  a prelazione anteriore a quella del creditore istante.” [3] Approvazione delle specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché’ per la relativa trasmissione al conservatore. Modalità per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Laureato in Economia Aziendale, ha maturato una prolungata esperienza nella creazione e valutazione di start up, nel fundraising. E’ specializzato in business plan, calcolo del rating e analisi finanziaria, ha realizzato diverse operazioni di finanza agevolata, finanza strutturata e fintech.


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