Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese hanno una nuova soluzione per garantire i fabbisogni di circolante
La novità sostanziale del Pegno non possessorio consiste nella facoltà del debitore di utilizzare il bene oggetto della garanzia, se non diversamente pattuito, il debitore o il terzo garante mediante pegno può disporre dei beni gravati dal pegno, impiegarli nell’ambito del proprio processo produttivo ovvero o alienarli.
Il pegno, si definisce non possessorio, in quanto evita lo spossessamento dei beni posti in garanzia, consentendo al debitore di disporne e trasformarli, favorendo i cicli di lavorazione ed i flussi operativi della catena del valore aziendale.
In tale circostanza, il pegno si trasferisce, all’output successivo per cui sono stati impiegati i beni, ovvero al credito derivante dalla cessione, senza la necessità di costituire una nuova e diversa garanzia.
Tra le novità più rilevanti, si evidenziano le modalità di escussione della garanzia, disciplinate all’art. 1 comma 7 del Decreto Banche. Il creditore garantito è, infatti, autorizzato a procedere autonomamente all’appropriazione, vendita o locazione del bene, alla riscossione o cessione del credito, purché tali opzioni siano stabilite contrattualmente.
Perfezionamento e opponibilità
Ai fini del perfezionamento, il pegno non possessorio si intende perfezionato se:
– L’atto costitutivo, è stato redatto in forma scritta;
– Si sia correttamente provveduto all’iscrizione dell’atto nel Registro.
L’atto costitutivo deve includere: (a) tutte le informazioni necessarie ad identificare i creditori garantiti, i debitori e gli eventuali terzi; (b) una descrizione dettagliata dei beni concessi in garanzia; (c) l’indicazione delle obbligazioni garantite; (d) l’importo garantito; (e) eventuali pattuizioni riguardanti le modalità di escussione diretta ex art. 1 comma 7 Decreto banche.
L’opponibilità nei confronti di terzi della garanzia è, pertanto, subordinata all’iscrizione della stessa nell’apposito Registro. La parte interessata a richiedere l’iscrizione deve provvedervi per via telematica, trasmettendo l’apposita domanda contenente le informazioni suindicate, sottoscritta digitalmente.
Con la pubblicazione in GU del provvedimento del 12 gennaio 2023 , è stato istituito il “Registro dei pegni mobiliari non possessori”[3], dando ufficialmente il via a questo importante strumento di facilitazione delle operazioni di finanziamento, in particolare riguardanti fabbisogni di circolante in filiere che prevedono cicli monetari complessi .
Tra le soluzioni già in via di sperimentazione, si evidenziano la garanzia presentata dagli stock di materie prime nella filiera agroalimentare, gli allevamenti, la componentistica impiegata nell’automotive, aerospazio e meccatronica, ovvero nei comparti che prevedono la realizzazione di prodotti con filiere strettamente connesse.
L’effetto “trascinamento” della garanzia reale dal singolo componente agli output successivi, fino al credito verso il cliente finale, consente al finanziatore garantito di disporre, di fatto, di un valore sottostante significativamente maggiore, in quanto accresciuto dal valore aggiunto delle lavorazioni e degli altri componenti che formano il prodotto finito.
Immagine: 100 Year Events and Sea Level Rise
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[1] Decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016 “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” convertito con modifiche dalla Legge n. 119 del 30 giugno 2016. [2] Art. 1 Comma 7 “Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, il creditore, (previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all’eventuale terzo concedente il pegno, e) previo avviso scritto agli eventuali titolari di un pegno non possessorio (trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno), ha facoltà di procedere: a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l’obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e di restituire contestualmente l’eccedenza; la vendita e’ effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l’operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso e’ effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’art. 490 del codice di procedura civile; b) alla escussione (o cessione) dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita (dandone comunicazione al datore della garanzia); c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro (di cui al comma 4), alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di (determinazione) del corrispettivo della locazione; (il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore); d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro (di cui al comma 4), all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell’appropriazione.7-bis. Il debitore e l’eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall’intimazione di cui al comma 7. L’opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell’opponente, può inibire, con provvedimento d’urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.
7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell’intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all’ufficiale giudiziario perchè proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell’intimazione notificata ai sensi del comma 7. L’ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall’ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall’alienazione del bene, l’ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell’art. 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall’ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l’autorizzazione del presidente del tribunale di cui all’art. 492-bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificate l’iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell’intimazione.
7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all’escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell’escussione a norma del comma 7. L’eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante.” [3] Approvazione delle specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché’ per la relativa trasmissione al conservatore. Modalità per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.