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FX12 la fintech che guarda al sud Italia va a regime

A pochi mesi dal rilascio di IncassaOra®, FX12 ha ridotto di oltre otto anni i tempi di attesa dei pagamenti.

L’idea di creare una piattaforma di invoice trading rivolta in prevalenza alle aziende meridionali, è nata a seguito della riscontrata assenza di evoluzioni sostanziali sui criteri di valutazione del merito creditizio, introdotte dai principali operatori fintech.

Le innovazioni apportate dalle piattaforme dedicate all’acquisto fatture, essendo sostanzialmente di processo, sono risultate, nella prassi, poco distruptive delle solide barriere all’ingresso del sistema bancario tradizionale.

Le ragioni delle ridotte differenze sostanziali con gli operatori finanziari tradizionali, si ritiene risiedano essenzialmente nelle politiche di impiego basate su provvista proveniente da fondi di debito, i quali, al loro volta, richiedono una protezione rilasciata da assicurazioni di elevato standing. Tale modello, molto diffuso tra le piattaforme di invoice trading generaliste, non consente di incidere sulla crescente domanda di finanza proveniente da soggetti underbanked.

Spostando il rischio dagli investitori diretti ai fornitori di garanzia, si crea una moltiplicazione dei requisiti di accesso con conseguente restringimento dell’universo dei soggetti potenzialmente finanziabili.

L’indicatore chiave della limitata efficacia di questo approccio è l’elevata percentuale di rigetti delle richieste formulate via web, con conseguente sfiducia verso gli strumenti innovativi e la finanza digitale in generale.

FX12, start up innovativa nata a Napoli e finanziata da CDP SGR e Confeserfidi, ha basato la propria strategia di sviluppo su quanto appreso a valle del reverse engineering della situazione attuale, dalla quale è emerso che:

  1. Se i criteri di finanziabilità di un richiedente sono i medesimi del sistema bancario ed i tassi applicati sono analoghi, significa che la piattaforma non propone un’innovazione di prodotto, ma di processo.
  2. Nel credito di filiera, il rischio va calcolato sul debitore, se il debitore ha una probabilità di default molto bassa e buoni requisiti reputazionali, la garanzia esterna può non essere necessaria.
  3. I crediti vantati verso clienti con elevato merito creditizio sono ‘’contagiati’’ dalle informazioni positive di questi ultimi, per cui sono deduttivamente di buona qualità.
  4. Le imprese poco/per nulla bancabili che vantano crediti riconosciuti verso imprese di elevato standing, possono beneficiare del rating dei propri debitori.
  5. Il rafforzamento competitivo che si ottiene accelerando i pagamenti in una filiera, è direttamente correlato alla quota di aziende che, pur avendo un limitato accesso alle fonti di finanziamento tradizionali, ottiene lo stesso un finanziamento del capitale circolante .

FX12 ha, quindi, identificato il proprio target focalizzandosi esclusivamente sui fornitori di imprese di elevato standing e le operazioni di filiera, stimolando il superamento delle valutazioni di merito ”stand alone’‘ a favore di una diversa lettura della formazione del rischio, analizzato in una dimensione allargata al sistema economico nel quale le singole aziende operano.

Da ciò, con il prezioso ausilio della piattaforma Tigran realizzata da Modefinance sono state definite analisi più puntuali, che, pur rispettando gli esiti degli algoritmi valutativi, vengono integrate da un approccio ‘’geometrico’’. In concreto,

FX12 punta il compasso sulle buone aziende meridionali e propone l’accelerazione degli incassi ai fornitori, in particolare a quelli con non agevole accesso al credito ordinario.

Tale approccio, adottato nel pieno rispetto della normativa comunitaria ECSP grazie alla efficace integrazione con i servizi di pagamenti offerti da Lemonway , ha consentito di proporre operazioni di smobilizzo anche a società neocostituite che non avevano ancora un bilancio depositato, a quelle che presentavano una probabilità di default elevata, alle associazioni non ancora iscritte al RUNTS.

I risultati al mese di agosto sono: oltre 70 operazioni erogate in media entro 72 ore dal closing, pagamenti accelerati di oltre 8 anni, perdite su crediti 0 (zero), rendimenti medi per gli investitori a doppia cifra, finanza erogata ad aziende che non avevano alcun accesso al credito oltre il 40% degli impieghi, ritardi sui pagamenti previsti di 8 giorni, anticipo rispetto ai tempi programmati di 25 giorni.

Aspetto non trascurabile, un solo diniego per limitazioni legate all’ accensione del conto, per cui nessuna aspettativa disattesa ed iniezione di fiducia verso la finanza digitale, intesa come tecnologia in grado di accelerare le valutazioni e creare nuove opportunità grazie ad una lettura innovativa delle informazioni disponibili.

FX12, con IncassaOra, propone quindi un servizio fintech innovativo, ma nel pieno rispetto della sensibilità di coloro che formulano le richieste, nella consapevolezza che, dietro ogni richiesta di anticipazione, c’è sempre un esigenza, più o meno impellente, di liquidità.




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La cessione di crediti scaduti pro-soluto mediante piattaforme fintech

Criteri di determinazione del prezzo di cessione ed inerenza quantitativa della perdita


La deducibilità della differenza tra il valore facciale dei crediti, oggetto di cessione pro-soluto, ed il corrispettivo incassato dalla vendita è stata oggetto di specifica trattazione da parte della Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n. 2229, pubblicata il 25 gennaio 2022, ha fornito importanti indicazioni sui criteri da adottare.

L’ordinanza è riferita ad un’articolata operazione di customer financing e liberazione di pregresse garanzie sottostanti tra la multinazionale Ericsson e la Deutsche Bank, ma i principi affermati sono applicabili a qualunque vendita di crediti pro-soluto di fatture scadute ad un prezzo di mercato che genera un costo per l’azienda cedente.

Nell’inquadrare l’operazione, fermo restando i casi dall’art. 101 comma 5[i], l’ordinanza esplicita che per dimostrare l’inerenza quantitativa degli oneri della cessione, ovvero la congruità del prezzo di vendita del credito, “è necessario che si dimostri che tale cessione corrisponda ad una effettiva riduzione di valore reale del credito stesso”.

Per beneficiare della detrazione della perdita maturata con il perfezionamento di un trasferimento ad un corrispettivo al di sotto della pari, occorre fornire elementi attendibili, rappresentativi della effettiva riduzione di valore del credito. L’ordinanza afferma infatti che, senza una valutazione contestualizzata basata su elementi certi e precisi – ex art. 101 comma 5 TUIR –, il prezzo di cessione potrebbe assumere un valore arbitrario e pertanto potenzialmente “vile”, rendendo il differenziale non deducibile.

L’indeterminatezza del criterio di valutazione del prezzo di vendita comporta pertanto l’insorgere di dubbi potenziali sull’effettivo vantaggio per il cedente, facendo perdere all’operazione il carattere di economicità e di funzionalità alla produzione del reddito.

La cessione pro-soluto è dunque possibile e la perdita derivante dallo smobilizzo del credito è detraibile, purché “la società che ha effettuato la cessione di credito pro soluto […]” sia in grado di “rappresentare le ragioni di convenienza economica che hanno determinato l’accettazione di un corrispettivo molto inferiore al valore nominale dei crediti ceduti”.

Al fine di fornire elementi idonei a identificare la sussistenza della convenienza economica della cessione, ovvero di assicurare la detraibilità della differenza tra il corrispettivo percepito e il valore nominale, sono state svolte alcune considerazioni da cui è scaturito un criterio di calcolo potenzialmente impiegabile per il riscontro dell’inerenza quantitativa e la cessione di fatture anche mediante le piattaforme di invoice trading.

  1. Verifica del superamento della soglia di rilevanza

    Il primo passaggio riguarda la determinazione dell’entità del ritardo accumulato dal debitore. Secondo le recenti indicazioni in materia di posizioni deteriorate, si considerano a rischio default tutti i crediti commerciali vantati verso operatori privati se scaduti da 90 giorni e verso soggetti pubblici se scaduti da 180 giorni. La soglia di ritardo prevista per il sistema bancario, si ritiene costituisca un riferimento appropriato da utilizzare quale parametro per dar corso ad una cessione del credito al di sotto della pari.
    Oltre alla perdita di valore del credito con l’aumento dell’anzianità e il perdurare del ritardo di pagamento rispetto alla scadenza contrattuale, occorre tener conto anche dei danni indiretti derivanti dal mancato turnover del capitale circolante.
    L’ordinanza menziona “ragioni di convenienza economica”, ma la decisione di cedere un credito scaduto viene presa anche analizzando casi di necessità/opportunità finanziaria, ovvero valutando i vantaggi di incassare subito, evitando tempi incerti e/o di sopportare costi legali.

  2. Coefficiente di gravità del ritardo di pagamento

    Assunto che una volta superati i limiti previsti per le posizioni deteriorate è ragionevole prevedere che quel dato credito abbia un valore di mercato inferiore a quello nominale, il secondo parametro da determinare è l’entità del ritardo.
    Il dato quantitativo espresso in giorni appare poco esplicativo della gravità della situazione, per tale motivo si ritiene opportuno contestualizzare il ritardo in base alle medie disponibili. Una volta individuato il benchmark, in genere territoriale, per quella data posizione, è possibile definire un moltiplicatore di ritardo dato dal rapporto tra il numero di giorni intercorsi dalla scadenza contrattuale e i tempi medi di pagamento nel settore pubblico o privato, desumibili da fonti ufficiali[ii]

  3. Rating, probabilità di default e presenza di pregiudiziali del debitore

    Grazie ai nuovi sofisticati sistemi di valutazione di solvibilità, tra i quali quello offerto dalla piattaforma Tigran®[iii], è possibile ottenere sia un rating ESMA, sia la probabilità di default del debitore cui è stata emessa la fattura oggetto di cessione.
    Questi parametri – rating, probabilità di default e pregiudiziali – sono elementi essenziali ai fini della valutazione del prezzo di cessione del credito, in quanto le aspettative di rendimento da parte del potenziale acquirente non possono che essere strettamente correlate al rischio di perdita totale o parziale del prezzo di acquisto del credito, rischio che i parametri oggettivi ottenibili da piattaforme specializzate riescono a perimetrare.

  4. Costo del capitale circolante per il potenziale cedente

    Ciascun cedente che ha in pancia un credito verso operatori privati o pubblici, scaduto da oltre 90 o 180 giorni, sopporta per ogni giorno di ritardo un costo finanziario per il mancato turnover del capitale circolante.
    Laddove non siano prevedibili i tempi di incasso per l’assenza o la scarsa attendibilità delle proposte di pagamento, il creditore deve stimare una componente aggiuntiva, parametrata al costo finanziario del ritardo di pagamento, ipotizzando tempi di incasso pari al ritardo accumulato al momento della cessione ed un costo finanziario annuo rapportato ai tassi medi passivi applicati su finanziamenti a breve.

Ciò premesso, per determinare l’inerenza del costo di cessione di un credito scaduto, è possibile adottare il seguente algoritmo:

In aggiunta alla suindicata ipotesi di calcolo, le piattaforme di invoice trading come IncassaOra®, realizzata da FX12®, forniscono in tempo reale i dati sulla probabilità di default, i tempi medi di incasso dei benchmark ed il costo del debito del cedente in base al rating, consentendo di ottenere agevolmente un ragionevole prezzo di acquisto di mercato.

Tale prezzo teorico, viene sottoposto ad un’ulteriore verifica di congruità, mediante la proposta di cessione sulle piattaforme basate su meccanismi ad asta, le quali forniscono un dato oggettivo sul valore di mercato del credito, costituito dalla willingness to pay da parte dei potenziali acquirenti.

Facendo riferimento ai chiarimenti esposti nell’ordinanza 2229, si ritiene che le attività svolte da piattaforme fintech come FX12, in grado di fornire un criterio di inerenza quantitativa del costo di cessione e ottenere un’effettiva proposta di acquisto mediante meccanismi d’asta, costituiscano un duplice solido giustificativo della valutazione posta alla base della convenienza economica della cessione pro-soluto di un dato credito. 


[i] Articolo 101 comma 5 TUIR – Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

[ii] I tempi medi di pagamento ed i relativi ritardi sono calcolati periodicamente da diversi operatori specializzati tra cui CRIF e CRIBIS per il settore privato e MEF per il comparto pubblico.

[iii] Si veda ad esempio la piattaforma Tigran® realizzata da Modefinance e utilizzata da società specializzate nell’invoice trading quali FX12 proprietario di IncassaOra®.

FONTI:
Ordinanza Corte di Cassazione n. 2229 del 2022.
Nota chiarimenti Banca d’Italia 15 febbraio 2021.
MEF – Tempi di pagamento nel settore pubblico.
CRIBIS – Gestione crediti commerciali privati.

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FX12 lancia IncassaOra®

FX12 lancia IncassaOra®

La piattaforma di factoring digitale aperta ad investitori corporate e privati

FX12, la fintech napoletana nata all’interno dell’incubatore Campania NewSteel, finanziata da CDP SGR e Confeserfidi, ha avviato l’acquisto di fatture in modalità completamente digitalizzata.

A seguito dell’abilitazione presso la Banca di Francia come agente di Lemonway, uno dei principali istituti di pagamento europei, FX12 con la propria piattaforma IncassaOra® consente la cessione di crediti vantati da aziende di ogni dimensione verso società di elevato standing.

Grazie ad un approccio incentrato sul credito di filiera e ad innovativi criteri di rating basati sull’adozione del More Score certificato ESMA, FX12 è tra le prime società in Europa ad avere messo a punto una soluzione di acquisto crediti e smobilizzo fatture in linea con le nuove normative comunitarie in materia di crowdfunding e finanza digitale.

Focalizzata sul mercato delle regioni meridionali, strutturalmente penalizzato dall’accesso al credito bancario, su IncassaOra® ciascuna impresa potrà perfezionare cessioni fino a 5 Milioni e gli investimenti potranno essere effettuati da società appartenenti a filiere, da capogruppo e partecipate e da investitori privati.

La principale novità è costituita dall’apertura ai privati che con IncassaOra® avranno la possibilità di immettere liquidità nell’economia reale, contribuire al rafforzamento competitivo di filiere strategiche ed ottenere rendimenti ben superiori a quelli attualmente riconosciuti dal mercato.

La piattaforma creata da FX12 si caratterizza per la semplicità di funzionamento e la velocità dei flussi, ottenuta grazie ad accordi con aziende di elevato standing interessate a facilitare lo smobilizzo “istantaneo” dei crediti ai propri fornitori.

FX12 per facilitare l’ingresso nel mercato della finanza digitale e la sperimentazione del credito di filiera, realizza dossier dedicati per specifiche aziende che prevedono l’analisi del rating dei fornitori, la stima del fabbisogno di circolante e il possibile range di rendimento degli impieghi.

Per approfondimenti contattare lo 081 7352503 oppure scrivere a desk@fx12.it.

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