Le Special Limited Partnership come veicolo di investimento alternativo
Analisi dell’istituto
La diffusa esigenza di creare soluzioni giuridiche snelle in grado assicurare la massima trasparenza a strumenti finanziari innovativi, trova nel regime delle Special Limited Partnership (“SLP”) di diritto lussemburghese una soluzione flessibile, efficace e realizzabile con ragionevoli costi di costituzione.
Le SLP sono veicoli di investimento alternativi, disciplinati nell’ambito della Alternative Investment Fund Manager Directive (“AIFMD”), impiegabili per asset mobiliari o immobiliari, diritti commerciali, proprietà intellettuali, opere ed oggetti potenzialmente suscettibili di co-investimento da parte di investitori professionali [1].
A differenza degli altri veicoli di investimento, le SLP si caratterizzano per una struttura formale semplificata, tempi di costituzione ridotti e assoluta flessibilità contrattuale, aspetto che rende la soluzione adattabile anche a casi particolarmente complessi, nei quali occorre disciplinare specifiche richieste da parte dei co-investitori.
I fondi possono essere costituiti con semplice atto tra privati, la formalizzazione può quindi avvenire anche senza un passaggio notarile, l’unico requisito essenziale è la indicazione del gestore del fondo di investimento alternativo che, se gestisce asset di importo non superiore ai 100 Milioni, può non essere autorizzato.
Nel caso in cui la SLP venga classificata come un fondo di investimenti alternativo (“AIF”), può svolgere la propria attività sia come entità non regolamentata che regolamentata, sotto forma di SIF (Fondo d’investimento specializzato) o di SICAR (Società d’investimento in regime di capitale di rischio).
Per registrare una SLP occorre:
- Redigere un contratto di società in accomandita semplice mediante atto privato o notarile (LPA).
- Formalizzare i contratti ai service providers, a seconda della tipologia ed entità degli di asset e della tipologia di fondo -regolamentato o non regolamentato-.
- Iscrivere la società in accomandita nel registro del commercio e delle imprese (“RCS”).
- Richiedere la registrazione o l’autorizzazione del gestore del fondo di investimento alternativo all’autorità di vigilanza del settore finanziario.
Principali vantaggi rispetto alle altre regolamentazioni europee
Riservatezza
Le informazioni da fornire per l’iscrizione nel registro delle imprese sono limitate al nome della società in accomandita, la sua durata, i soci accomandatari e manager, inclusi i loro poteri di firma ed un estratto del LPA. L’identità dei soci accomandanti non deve essere divulgata.
Nessun requisito patrimoniale né investimento minimo
Per costituire una SLP non è richiesto alcun capitale minimo, a differenza delle società a responsabilità limitata lussemburghesi. Inoltre, qualunque investitore può sottoscrivere strumenti di investimento senza requisiti minimi.
Flessibilità contrattuale
L’“LPA” o Limited Partnership Agreement ha una assoluta flessibilità contrattuale, le parti possono definire i termini e le condizioni del fondo, nonché il funzionamento della società indicando: (i) l’evoluzione dell’agreement al verificarsi di eventi futuri; (ii) le regole riguardanti la gestione operativa e la governance; (iii) i diversi diritti di voto, a seconda delle decisioni da adottare.
Go to market
La possibilità di costituire la società con atto privato e l’assenza di ulteriori formalità connesse alla richiesta di autorizzazione, consente alla SPL di essere attivo sul mercato in meno di trenta giorni.
Ridotti costi di costituzione e startup
La possibilità di costituire la società con atto privato – ad esclusione delle ipotesi di registrazione come fondo di investimento alternativo affidato a gestori di fondi autorizzati o registrati –, rende la SPL, la soluzione meno onerosa rispetto a soluzioni analoghe.
Gestione della SLP
La società in accomandita è gestita da uno o più soggetti, il general partner è, in genere, il socio illimitatamente responsabile. Nel caso in cui un socio accomandante si impegni nella gestione di una SLP, perde la sua responsabilità limitata.
Il contratto di costituzione della società può autorizzare uno o più manager a rappresentare la società congiuntamente o disgiuntamente. Laddove la gestione non sia affidata al socio accomandatario, la responsabilità del gestore è disciplinata dalle disposizioni generali applicabili ai consiglieri di amministrazione previste dalla legge del 1915 sulle società commerciali. Questi prevedono che il gestore della società in accomandita speciale è responsabile dell’esecuzione del mandato e di eventuali comportamenti scorretti nella gestione della società ed è responsabile in solido nei confronti della società in accomandita e di terzi dei danni derivanti da violazione di legge o del Limited Partnership Agreement (LPA).
Fatta salva la previsione contenuta nel contratto di costituzione della società in accomandita speciale, il manager della società può delegare la gestione a terzi, i quali saranno responsabili solo delle prestazioni incluse nel proprio mandato.
Esempio di SLP applicato ad un art fund composto da opere fisiche e digitali
Special Limited Partnership
La società in accomandita speciale, Special Limited Partnership (SLP), è un’entità introdotta dal diritto lussemburghese, può essere costituita per un periodo di tempo limitato o illimitato sottoforma di società in accomandita semplice (SCS) o società in accomandita speciale (SCSp), ed è composta da almeno un General Partner (GP) con responsabilità solidale e illimitata – socio accomandatario – e da uno o più Limited Partners – soci accomandanti – responsabili fino al valore della loro quota.
La struttura della società in accomandita speciale è regolata dalla legge del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi d’investimento alternativi.
I contributi possono essere versati nella società in contanti, in natura o altri mezzi come servizi ai sensi dei termini e delle condizioni del contratto di società in accomandita e possono essere liberamente determinati dai partner. Per quanto riguarda i contributi sotto forma di servizi, questi non richiedono una relazione di valutazione esterna e il loro valore può essere determinato mediante accordi privati. Inoltre, i soci della SLP hanno diritto di voto in proporzione alla loro quota di partecipazione nella società.
La principale differenza tra le società in accomandita comune e le società in accomandita speciale è che la prima ha una personalità giuridica distinta da quella dei suoi soci, mentre la società in accomandita speciale non ha personalità giuridica, caratteristica che la rende molto simile alla società in accomandita semplice di diritto inglese.
[1] Sono investitori professionali, le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: Totale di bilancio: 20 000 000 EUR, fatturato netto: 40 000 000 EUR, fondi propri: 2 000 000 EUR; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. Possono essere qualificati come clienti professionali su richiesta i clienti diversi che possiedono almeno due dei seguenti requisiti: effettuazione di operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti, il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a 500.000 EUR; lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
[2] Legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi (legge sui gestori di fondi di investimento alternativi), entrata in vigore il 15 luglio 2013. La direttiva regolamenta sia i settori alternativi come gli hedge fund, il settore immobiliare e il private equity, sia i settori tradizionali in cui i fondi non sono registrati come Undertakings for the collective investment in transferable securities (“UCITS“), equivalente degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano (“OICVM”).
FONTI:
Special Limited Partnership – Chevalier & Sciales
Luxembourg Tax Overview and Recent Developments – Bing video
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