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IncassaOra® la piattaforma fintech che promuove inclusione finanziaria e genera impatti ESG.

Con la cartolarizzazione dei crediti in bonis, si amplia la platea delle aziende che possono cedere fatture in modalità pro-soluto.


FX12, la fintech specializzata nell’invoice trading rivolto alle aziende ubicate nelle regioni centro-meridionali, partecipata dalla Banca Popolare del Cassinate, da CDP Venture Sgr e Confeserfidi scarl, sta aumentando a grande velocità sulla propria piattaforma IncassaOra® i volumi di acquisto di fatture commerciali.

Grazie ad una innovativa modalità di finanziamento erogato dalla Banca Popolare del Cassinate ed all’acquisto mediante un veicolo di cartolarizzazione assistito da Zenith SpA in qualità di Master Servicer, la piattaforma realizzata da FX12, oltre a sterilizzare le esternalità negative evidenziate dalla Banca d’ Italia nell’ultimo occasional paperI divari territoriali nell’accesso delle imprese italiane al credito” [1] genera impatti ESG certificabili.

Per quanto riguarda le variabili esterne che influenzano il credito, Banca d’Italia conclude affermando che “La rimozione o, perlomeno, l’attenuazione di tali diseconomie esterne, renderebbe le condizioni di accesso al credito praticate alle imprese meridionali maggiormente coerenti rispetto alle specifiche caratteristiche delle imprese stesse e meno influenzate dalle specificità del contesto in cui le aziende operano.” IncassaOra®, soluzione messa a punto da FX12, va proprio in tale direzione, mitigando la sfiducia verso gli impieghi indotta dai ritardi della giustizia civile e dalla scarsa dotazione di capitale sociale.

Le operazioni realizzate su IncassaOra® hanno, inoltre, un impatto certo e determinabile in termini di sostenibilità, consentendo di raggiungere il Goal 8 [2], indicatore 8.10 – Rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l’utilizzo di servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti, in quanto facilitano, di fatto, l’accesso alla quasi totalità delle imprese a fonti di capitale circolante.

L’impatto viene originato da aziende orientate alla sostenibilità e disponibili al riconoscimento dei debiti verso i propri fornitori, anche quelli con merito creditizio basso o nullo. Grazie al riconoscimento del debito, l’intera filiera originata da aziende di elevato standing, può accelerare i tempi di incasso, generando impatti misurabili mediante tre KPI:

(1) Riduzione quantificata in giorni dei tempi di pagamento ai fornitori;

(2) Risorse finanziarie erogate ad aziende con probabilità di default superiore alla media;

(3) Numero di fornitori ai quali viene consentito l’accesso al credito.

I parametri suindicati sono aggiornati in tempo reale e possono essere visionati da remote mediante l’accesso ad un cruscotto dedicato, i risultati sono inseribili in qualunque momento nei bilanci e nelle dichiarazioni non finanziarie.

Per innescare i suddetti impatti, è sufficiente che le aziende interessate riconoscano i debiti vantati dai propri fornitori, consentendone la cessione mediante IncassaOra®.

Ad oggi, FX12 ha ridotto i tempi di pagamento per complessivi 20,3 anni, canalizzando il 56% della provvista e consentendo le anticipazioni a 45 aziende con rating al di sotto della media, dando così un importante impulso in ambito finanziario al Target SDGs 8.10, in grande difficoltà in Italia e nelle regioni meridionali in particolare.

[1] Banca d’Italia – Occasional papers n° 710 “I divari territoriali nell’accesso delle imprese italiane al credito”  

[2] Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.

Immagine Biodiversity at risk – Habitat Loss

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Pegno non possessorio, una nuova forma di garanzia reale applicabile al credito di filiera

Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese hanno una nuova soluzione per garantire i fabbisogni di circolante


La novità sostanziale del Pegno non possessorio consiste nella facoltà del debitore di utilizzare il bene oggetto della garanzia, se non diversamente pattuito, il debitore o il terzo garante mediante pegno può disporre dei beni gravati dal pegno, impiegarli nell’ambito del proprio processo produttivo ovvero o alienarli.

Il pegno, si definisce non possessorio, in quanto evita lo spossessamento dei beni posti in garanzia, consentendo al debitore di disporne e trasformarli, favorendo i cicli di lavorazione ed i flussi operativi della catena del valore aziendale.

In tale circostanza, il pegno si trasferisce, all’output successivo per cui sono stati impiegati i beni, ovvero al credito derivante dalla cessione, senza la necessità di costituire una nuova e diversa garanzia.

Tra le novità più rilevanti, si evidenziano le modalità di escussione della garanzia, disciplinate all’art. 1 comma 7 del Decreto Banche. Il creditore garantito è, infatti, autorizzato a procedere autonomamente all’appropriazione, vendita o locazione del bene, alla riscossione o cessione del credito, purché tali opzioni siano stabilite contrattualmente.

Perfezionamento e opponibilità

Ai fini del perfezionamento, il pegno non possessorio si intende perfezionato se:

–           L’atto costitutivo, è stato redatto in forma scritta;

–           Si sia correttamente provveduto all’iscrizione dell’atto nel Registro.

L’atto costitutivo deve includere: (a) tutte le informazioni necessarie ad identificare i creditori garantiti, i debitori e gli eventuali terzi; (b) una descrizione dettagliata dei beni concessi in garanzia; (c) l’indicazione delle obbligazioni garantite; (d) l’importo garantito; (e) eventuali pattuizioni riguardanti le modalità di escussione diretta ex art. 1 comma 7 Decreto banche.

L’opponibilità nei confronti di terzi della garanzia è, pertanto, subordinata all’iscrizione della stessa nell’apposito Registro. La parte interessata a richiedere l’iscrizione deve provvedervi per via telematica, trasmettendo l’apposita domanda contenente le informazioni suindicate, sottoscritta digitalmente.

Con la pubblicazione in GU del provvedimento del 12 gennaio 2023 , è stato istituito il “Registro dei pegni mobiliari non possessori”[3], dando ufficialmente il via a questo importante strumento di facilitazione delle operazioni di finanziamento, in particolare riguardanti fabbisogni di circolante in filiere che prevedono cicli monetari complessi .

Tra le soluzioni già in via di sperimentazione, si evidenziano la garanzia presentata dagli stock di materie prime nella filiera agroalimentare, gli allevamenti, la componentistica impiegata nell’automotive, aerospazio e meccatronica, ovvero nei comparti che prevedono la realizzazione di prodotti con filiere strettamente connesse.

L’effetto “trascinamento” della garanzia reale dal singolo componente agli output successivi, fino al credito verso il cliente finale, consente al finanziatore garantito di disporre, di fatto, di un valore sottostante significativamente maggiore, in quanto accresciuto dal valore aggiunto delle lavorazioni e degli altri componenti che formano il prodotto finito.

Immagine: 100 Year Events and Sea Level Rise

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Images by Alisa Singer – Environmental Graphiti®

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[1] Decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” convertito con modifiche dalla Legge n. 119 del 30 giugno 2016.

[2] Art. 1 Comma 7 “Al verificarsi di un evento che determina l’escussione  del pegno, il creditore,   (previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica  certificata, al debitore e all’eventuale terzo concedente il pegno, e)  previo avviso scritto agli eventuali titolari di un  pegno  non  possessorio (trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno),  ha facoltà di procedere: a) alla vendita  dei  beni  oggetto  del  pegno  trattenendo  il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza  della somma garantita e  con  l’obbligo  di  informare  immediatamente  per iscritto  il  datore  della  garanzia  dell’importo  ricavato  e   di restituire contestualmente l’eccedenza; la vendita e’ effettuata  dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di  beni di  non  apprezzabile  valore,  da  parte   di   operatori   esperti, assicurando,  con  adeguate  forme   di   pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l’operatore  esperto è nominato di comune  accordo  tra  le  parti  o,  in  mancanza,  è designato dal giudice;  in  ogni  caso  e’  effettuata,  a  cura  del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di  cui all’art. 490 del codice di procedura civile; b) alla escussione (o cessione) dei crediti  oggetto  di  pegno fino a concorrenza della somma garantita (dandone comunicazione  al datore della garanzia); c) ove previsto nel contratto di pegno e  iscritto  nel  registro (di cui al comma 4), alla locazione  del  bene  oggetto  del  pegno imputando i canoni a  soddisfacimento  del  proprio  credito  fino  a concorrenza della somma garantita,  a  condizione  che  il  contratto preveda  i  criteri  e  le  modalità   di   (determinazione)   del corrispettivo della locazione; (il creditore  pignoratizio  comunica immediatamente per  iscritto  al  datore  della  garanzia  stessa  il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite  con  il relativo conduttore); d) ove previsto nel contratto di pegno e  iscritto  nel  registro (di cui al comma 4), all’appropriazione dei beni oggetto del  pegno fino a  concorrenza  della  somma  garantita,  a  condizione  che  il contratto  preveda  anticipatamente  i  criteri  e  le  modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e  dell’obbligazione garantita; il  creditore  pignoratizio  comunica  immediatamente  per iscritto al datore della garanzia il valore  attribuito  al  bene  ai fini dell’appropriazione.

7-bis. Il debitore e l’eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall’intimazione di cui al comma 7. L’opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I,  capo  III-bis,  del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell’opponente, può inibire, con provvedimento d’urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il  datore  della garanzia  deve  consegnare  il  bene  mobile  oggetto  del  pegno  al creditore entro quindici giorni dalla notificazione  dell’intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza,  anche verbale, all’ufficiale giudiziario perchè proceda, anche non munito di titolo esecutivo  e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in  quanto  compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell’intimazione notificata ai sensi del comma 7. L’ufficiale  giudiziario,  ove  non  sia  di  immediata identificazione, si avvale su  istanza  del  creditore e con spese liquidate dall’ufficiale giudiziario e  anticipate  dal  creditore  e comunque a carico del medesimo, di  un  esperto  stimatore  o  di  un commercialista da lui scelto, per la corretta  individuazione,  anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di  trasformazione  o di alienazione poste in essere a norma del comma  2.  Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall’alienazione del bene, l’ufficiale giudiziario ricerca,  mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell’art. 492-bis  del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia,  nei limiti della somma  garantita  ai  sensi  del  comma  2.  I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale  delle  operazioni  di ricerca redatto dall’ufficiale  giudiziario.  Nel caso di cui al presente comma l’autorizzazione del presidente del tribunale di  cui all’art. 492-bis del codice  di  procedura  civile  è  concessa,  su istanza del creditore, verificate l’iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell’intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all’escussione del pegno, stabilendo  con proprio decreto il tempo e le modalità dell’escussione a  norma del comma 7.  L’eventuale eccedenza è corrisposta in favore  della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti  degli  aventi  diritto  a prelazione anteriore a quella del creditore istante.” [3] Approvazione delle specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché’ per la relativa trasmissione al conservatore. Modalità per la registrazione dei titoli, secondo le procedure telematiche di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.


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Il finanziamento strutturato di filiera

Il finanziamento strutturato di filiera come soluzione per la copertura del circolante delle imprese di costruzione

Secondo uno studio condotto dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), l’accelerazione degli investimenti avvenuti nel settore dell’edilizia, grazie alla misura SuperEcoBonus, ha permesso di raggiungere al 30 settembre 2021 una spesa pari a euro 7,5 miliardi.
Il trend degli ultimi mesi induce a ritenere che nel 2021, gli impieghi di spesa possano raggiungere almeno 9 Mld.

Considerato che per l’avvio di nuovi investimenti il fabbisogno di circolante si attesta in media sul 20%[1] dell’ammontare dell’intervento, gli impieghi di spesa in crescita si tradurranno in una domanda di liquidità da parte delle imprese di costruzione pari a circa 1,8 Mld a fine 2021.

Elaborazione Russiello & Partners: dati pubblicati da CNI & Consiglio Nazionale Ingegneri

Tale domanda di circolante va a canalizzarsi verso imprese di costruzioni di diverse dimensioni e, a cascata, nell’indotto.
Sebbene la possibilità di cedere i bonus ad operatori specializzati, dopo alcune incertezze iniziali, stia diventando sempre più una routine, restano comunque a carico delle imprese di costruzioni una serie di anticipazioni finanziarie legate all’avvio del cantiere e agli oneri connessi. I tempi per i check up amministrativi e la produzione dei set documentali necessari per la liquidazione dei crediti generano, inoltre, un fabbisogno di circolante strutturale, la cui entità non è agevolmente predeterminabile.

Per la copertura dei suindicati fabbisogni, correlati all’entità ed alla complessità dei lavori, è possibile intervenire con una struttura finanziaria dedicata, messa a punto e già positivamente sperimentata da Russiello & Partners, che consente di:
• Massimizzare l’utilizzo della garanzia offerta dal Fondo Centrale di Garanzia (“FCG”);
• Distribuire in modo equo il rischio all’interno della filiera;
• Accrescere il merito creditizio degli operatori impegnati a cogliere la irripetibile occasione di mercato generata dagli incentivi fiscali.

Tale struttura, definita Finanziamento Strutturato di Filiera (“FSF”), consiste nella creazione di portafogli di crediti originati da imprese di costruzioni che si configurano come “General contractor” (GC) finanziabili sia dagli istituti bancari che effettuano cartolarizzazioni sintetiche sia da altri istituti interessati ad acquisire in blocco pacchetti di clienti.

Mediante il frazionamento del rischio e la creazione di un sistema di generazione di fonti di circolante, che prevede il coinvolgimento di tutta la filiera e dei subfornitori chiamati a partecipare al business ed alla crescita indotta dal SuperEcoBonus, il finanziamento strutturato di filiera aumenta la capacità di indebitamento a livello sistemico, riducendo il rischio per i finanziatori, i quali possono erogare gli impieghi granulari e ottimizzare il ricorso al FCG.

Come funziona il finanziamento strutturato di filiera

Il finanziamento strutturato di filiera parte su impulso di un’azienda, in genere il GC, la quale si pone in contatto diretto col mercato finale ed assume tutti i rischi commerciali dell’operazione. Il GC, a seguito di un’accurata verifica del margine di contribuzione generato ai propri fornitori, con il FSF può proporre la creazione di un portafogli di finanziamenti composto dai propri debiti, al fine di facilitarne lo smobilizzo.
Il processo si perfeziona con la eventuale fornitura di una garanzia esplicita ed aggiuntiva da parte del GC alla banca che effettua l’operazione.

Il nuovo strumento prevede, in sintesi, l’anticipazione in blocco dei crediti vantati dai fornitori che operano in filiera, verso il General Contractor per la fornitura di materie prime o prestazioni eseguite per cantieri in fase di start up. Il GC, a fronte del finanziamento erogato ai propri fornitori, si impegna, a sua volta, a canalizzare l’importo dovuto in un periodo compreso tra i 18 ed i 36 mesi sul conto corrente acceso dalla banca ed a sostenere tutti gli oneri connessi all’operazione.

Con il finanziamento strutturato di filiera, il GC trasforma uno stock di debiti correnti in passività non finanziarie oltre 12 mesi, migliorando il proprio margine di struttura, senza intaccare la propria posizione finanziaria netta.

Analisi del rischio e target dello strumento

A rafforzare lo strumento, soccorrono i nuovi sistemi di rilevazione del rating massivo, i quali consentono un pre-screening globale, estendendo il calcolo del rating a tutti i fornitori ed al committente. Tale analisi viene eseguita mediante utilizzo dell’algoritmo MORE SCORE[2], che consente in modo rapido ed efficace, di semplificare la valutazione iniziale del sistema bancario e di determinare un plafond per ciascuna operazione.

Lo strumento fornisce altresì la possibilità di estinguere parte dei crediti con lo sconto in fattura fornendo un’ulteriore leva alla finanziabilità di questo genere di operazioni.

I fornitori, dal canto loro, mettono a disposizione una parte del proprio merito creditizio e del plafond FCG per finanziare operazioni che richiedono una leva più spinta rispetto a quella che il solo General Contractor è in grado di mettere a disposizione.

L’entità del plafond messo a disposizione dal FCG prevede, infatti, un massimale
sovradimensionato per le piccole aziende ed è insufficiente per supportare la crescita dei General Contractor che agiscono come interfaccia diretta verso il mercato.

Come effettuare la fattibilità preliminare
  1. Valutazione di massima finalizzata a conoscere l’entità dell’operazione, il numero di fornitori interessati e l’importo medio di ciascun finanziamento.
  2. Stima della rischiosità del portafogli, definizione della orientativa percentuale attesa di prime perdite (Loss Given Default) da coprire eventualmente con il collaterale, in alternativa al FCG.
  3. Avvio delle istruttorie con accompagnamento fino all’erogazione del finanziamento bancario.
Vantaggi dello strumento

Grazie alla protezione aggiuntiva, l’istituto finanziatore eroga ottenendo un maggior capital relief rispetto alle operazioni ordinarie e gestendo l’operazione per “portafogli” entra in contatto, di volta in volta, con un rilevante numero di nuovi clienti.

I fornitori mettono al servizio del GC una parte del loro merito creditizio, trasformando l’esposizione creditizia in disponibilità liquide, ottenendo, inoltre: una maggiore fidelizzazione del rapporto commerciale e una possibile revisione favorevole delle condizioni di vendita. Il General Contractor, inoltre, può sia liquidare in via anticipata le fatture in scadenza sia riconoscere eventuali acconti sulle lavorazioni da effettuarsi in base ai cronoprogrammi condivisi[4].

La soluzione si configura pertanto come un’ipotesi win, win, win in quanto:
La banca eroga in blocco, acquisendo più clienti con un’istruttoria condivisa.
I fornitori possono azzerare la loro quota di “fabbisogno di circolante” impegnata per il GC.
Il GC trasforma un debito corrente in una nuova forma di “debito di filiera” a medio termine e, soprattutto, non finanziario.

I finanziamenti strutturati di filiera, così come impostati da Russiello & Partners, possono essere istruiti concretamente mediante la piattaforma www.tranchedcover.com, e costituiscono una soluzione alternativa al ricorso massivo al credito, che sconta le limitazioni previste dalla capacità di indebitamento individuale imposte dal sistema bancario.

Schema dei flussi

[1] Dato statistico su un campione selezionato da Russiello & Partners.
[2] Il Rating Multi Objective Rating Evaluation (MORE), sviluppato da ModeFinance, consente di valutare lo stato di salute dell’impresa, tramite un’opinione sul merito creditizio per classi di rischio.
[3] Capital Relief ovvero un’attenuazione del rischio legati ai capitali.
[4] Pipeline ovvero il flusso di potenziali contratti, con clienti nuovi o anche già acquisiti, che l’azienda sta sviluppando.

Images by Alisa Singer – Environmental Graphiti®